ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Oggi, domenica 9 settembre 2002 alle ore 15.30, in Thiene c/o la sala dell’asilo parrocchiale San Vincenzo, i sottoscritti :
Amatori Paolo – Thiene (VI)
Dalla Via Giuseppina – Sarcedo (VI)
Maino Marina – Thiene (VI)
Marcomini Diego – Zanè (VI)
Meneghini Alessandro – Thiene (VI)
Turcato Emanuele – Thiene (VI)
Vido Gianni – Schio (VI)
dichiarano di voler costituire un’associazione culturale denominata ” Famiglie Adottive Altovicentino” ed avrà la sua sede a Thiene in via Santa Rosa n. 1; regolata dallo Statuto di seguito allegato ed approvato.
STATUTO ASSOCIAZIONE
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione “Famiglie Adottive Altovicentino”, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle normative che regolano le associazioni non riconosciute D.L. 266 e modifiche, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione “Famiglie Adottive Altovicentino” persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura dell’adozione e l’attenzione verso le tematiche adottive, attraverso contatti fra persone, famiglie, istituzioni, enti ed altre associazioni;
- promuovere e coordinare uno o più gruppi di auto-aiuto per famiglie, nei quali coppie di genitori possono trovarsi assieme per conoscersi e confrontare le diverse esperienze
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso la disponibilità all’accoglienza;
- promuovere iniziative di informazione, conoscenza, collaborazione e sostegno dei paesi stranieri di provenienza dei minori adottati;
- mettere in atto iniziative concrete a favore dei diritti dell’infanzia e di quella abbandonata e/o in difficoltà in particolare.
Art. 3. – L’associazione “Famiglie Adottive Altovicentino” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documenti, rivolte alle famiglie e più in generale alla società;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. – L’associazione “Famiglie Adottive Altovicentino” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente , dal Consiglio direttivo.
Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni, ordinari e straordinari, in regola con il versamento delle quota sociale annua ed iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo; il Presidente e il Collegio dei revisori;
Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori ; approva il bilancio preventivo e consuntivo ed approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Famiglie Adottive Altovicentino”, si riunisce in media 2 volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno; esso può essere convocato dal presidente, da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata o richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Thiene, 9 settembre 2002
Amatori Paolo
Dalla Via Giuseppina
Maino Marina
Marcomini Diego
Meneghini Alessandro
Turcato Emanuele
Vido Gianni